Il consiglio comunale ha deciso nella seduta del 3 ottobre 1994 con delibera n. 26 (modificata e ampliata con la delibera del consiglio n. 44 del 19.09.2001) in concomitanza all’art. 7 della Legge Regionale n. 13/1993 di elargire contributi e concessioni alle cooperative ed alle associazioni.
La concessione dei sopraccitati vantaggi puó avvenire a favore di enti pubblici ed associazioni private che svolgono la loro attivitá nei seguenti settori:
- assistenza sociale e sanitaria;
- attivitá culturali, educative e di formazione;
- attivitá sportive, ricreative e di tempo libero;
- protezione civile, tutela dell’ambiente e del paesaggio;
- in materia di culto
Condizione per la concessione è che l’attivitá dei beneficiari non abbia scopo di lucro e che il finanziamento richiesto non serva per lo svolgimento di attivitá commerciali.
Il comune Campo Tures concede contributi soltanto per manifestazioni comunali.
In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici puó essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, anche di carattere straordinario, che hanno finalitá di aiuto e solidarietá verso altre comunitá italiane o straniere colpite da calamitá od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunitá alla quale l’ente è preposto.
Il termine per la presentazione delle domande di contributi è fissato in 30 agosto (esercizio finanziario 2003 – presentazione domanda di contributo entro il 31 agosto 2002, esercizio finanziario 2004 – presentazione domanda di contributo entro il 31 agosto 2003 ecc.).
Per la concessione di contributi possono essere prese in considerazione soltanto domande pervenute tempestivamente. Soltanto per situazioni straordinarie non prevedibili puó essere derogato da questa scadenza.
I richiedenti devono indicare nella domanda esattamente per quale attivitá richiedono il finanziamento e quali sono le altre entrate per coprire la spesa prevista.
La Giunta, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l’importo assegnato a soggetti inclusi nel piano.
La concessione di un sussidio viene pubblicato per la durata di 10 giorni all’albo pretorio. Inoltre si istituisce un’albo pubblico per le provvidenze concesse, del quale tutti i cittadini interessati possono prendere visione durante le ore di apertura al pubblico.
Le istituzioni pubbliche e le associazioni private sono informate in seguito allo stanziamento di contribuiti o concessioni dall’ufficio contabile del comune e sono altresì obbligate a consegnare la dichiarazione fiscale secondo l’art. 28 VPR 600/73 in relazione alla detrazione del 4% all’ufficio sopra citato o per via postale o direttamente.