Per tutti i lavori, per i quali é stata emessa una licenza edilizia, esiste per l’esecutore l’obbligo di inoltrare una domanda per la concessione d’uso.
L’inizio dei lavori non puó avvenire dopo 1 anno dalla data di emissione della licenza edilizia; i lavori di costruzione, necessari per portare a termine il fabbricato, non possono durare piú di 3 anni.
Questi due termini sono tassativi e possono slittare solo nei casi in cui ci siano eventi eccezionali, indipendenti dalla volontá del titolare della licenza edilizia, prime dell’inizio o durante i lavori di costruzione.
La licenza edilizia ha la validitá di un anno. Nel caso in cui i lavori di costruzione non inizino entro un anno dalla data di emissione della licenza edilizia, il titolare ha l’obbligo di fare una domanda di rinnovo della stessa.
Il modulo e le informazioni per ottenere la concessione d’uso si possono avere presso l’Ufficio del genio civile.
Prima dell’asseganzione di un numero civico per un fabbricato è necessario che sia stata rilasciata una concessione d’uso per lo stesso. Ai sensi della Legge Provinciale dell’ 11.08.1997 n. 13, art. 131 fabbricati nuovi o sottoposti a lavori di rinnovamento non possono essere usati prima del rilascio della concessione d’uso.
Condizioni
Il richiedente della concessione d’uso di un fabbricato deve essere lo stesso titolare della licenza edilizia.
Documenti necessari (documenti prescritti a seconda della costruzione che si vuole realizzare)
- Il collaudo statico
- Il collaudo dell’impianto di riscaldamento comprendente: lo studio di fattibilitá, il progetto e il protocollo del collaudo
- Il collaudo delle prevenzioni antiincendio (studio di fattibilitá, il progetto e il protocollo del collaudo)
- La dichiarazione dell’eliminazione delle barriere architettoniche
- La dichiarazione sui lavori per l’impianto elettrico ai sensi dell’art. 9 della legge n. 46 del 05.03.1990
- La dichiarazione sui lavori per l’impianto idraulico ai sensi dell’art. 9 della legge n. 46 del 05.03.1990
- La dichiarazione del spazzacamino
- La comunicazione all’ufficio del catasto per gli immobili o l’attestazione che si tratta di una costruzione rurale
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di realizzazione come richiesti
- L’accettazione del fabbricato da parte dell’Ufficio per la salvaguaria dell’Ambiente
- Il decreto tavolare relativo all’annotazione dell’atto unilaterale d’obbligo
- La dichiarazione del Direttore dei lavori ai sensi della Legge Provinciale n. 15 del 22.06.1995, II capoverso, art. 7 (secondo il testo vigente) attestante la conformitá della costruzione realizzata al progetto presentato
- Dichiarazione sulla correttezza dell’impiano di scarico dell’acqua
- La comunicazione della data di termine dei lavori
- Il collaudo dell’ascensore
Tutti i documenti debbono essere firmati da un professionista abilitato e iscritto all’albo professionale.